Sport E Vai  Sport e Vai
Domenica 28 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Calcio dilettanti Veneto, Seconda Categoria: Pettorazza - Carpanedo 3-0 a tavolino

05/12/2013 18:30

Calcio dilettanti Veneto, Seconda Categoria: Pettorazza - Carpanedo 3-0 a tavolino |  Sport e Vai

Sciogliendo la riserva pubblicata sul c.u. n. 22 del 6/11/2013 p.6.2.1pag. 466 relativamente alla omologazione della gara
in oggetto conclusasi sul campo con il risultato di 3 - 0 per la società A.S.D.PETTORAZZA,
Il Giudice sportivo:
-esaminata la documentazione ufficiale in atti;
-premesso che l'art. 27 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC,
mentre il tesseramento di un giocatore straniero comunitario o extracomunitario decorre dalla data di comunicazione
scritta da parte della F.I.G.C. e non dalla data di spedizione o consegna della richiesta (cfr., da ultimo, il c.un. 5
dell'11/07/2013 del CRV);
-verificato che, in base agli accertamenti eseguibili anche d'ufficio ai sensi dell'art.29 comma 8 del C.G.S.,il calciatore
della società U.S.CARPANEDO LUMBALA Theodore nato il 31/07/1989, schierato in campo con la maglia n.6, risulta
che non aveva titolo per partecipare in quanto, alla data della gara in oggetto,non era tesserato per la predetta società;
-ritenuto che la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve quindi considerarsi irregolare;
-ritenuto altresì, che in base all'art.17 commi 1 e 5 lettera a) del C.G.S. "la società che fa partecipare alla gara calciatori
che non abbiano titolo a prenderne parte” è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole, e che l'art.18 del C.G.S.prevede
un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazione delle norme federali;
PQM
-delibera di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla società U.S. CARPANEDO per 0 - 3;
-di infliggere a carico della società U.S. CARPANEDO la sanzione dell'ammenda di Euro 55,00 per aver impiegato in gara
giocatore non tesserato;
-di inibire per un (1) mese sino all'1/1/2014 il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra LOCRATI Alberto, atteso
che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore
ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento
dell'attività sportiva;
-di squalificare il calciatore LUMBALA Theodore per una (1) giornata da scontarsi dopo l'eventuale tesseramento
unitamente ad una ammonizione "perchè tratteneva un avversario".-


Tags: giudice sportivo veneto seconda categoria Calcio Dilettanti carpanedo pettorazza Calcio

Articoli Correlati