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Calcio dilettanti Emilia Romagna Prima Categoria: Respinto il ricorso del Vigolo Marchese

20/12/2013 12:48

Calcio dilettanti Emilia Romagna Prima Categoria: Respinto il ricorso del Vigolo Marchese |  Sport e Vai

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DELL’01.12.2013 VIGOLO MARCHESE - PONTENURESE

Preliminarmente non vengono prese in esame le controdeduzioni inviate a mezzo e-mail dalla Società PONTENURESE, perché non
sono state rispettate le modalità di cui all’art. 33 del C.G.S.

Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr 23 del 04/12/2013, ha esaminato il reclamo, pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio
dalla Soc. Vigolo Marchese, con il quale si chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S. per aver la Soc. Pontenurese
alterato la regolarità della gara schierando sin dall’inizio nr. 16 giocatori anziché nr.15 così come evince dalla distinta. Infatti, al 29 ^
del secondo tempo sarebbe sceso in campo e avrebbe preso parte a gara un calciatore con la maglia nr. 16.

Rilevato dagli atti ufficiali, e dal supplemento rilasciato dall’arbitro, che la Soc. Pontenurese ha consegnato al Direttore di gara una
distinta in cui erano riportati i nominativi di 15 calciatori e che, tutti i calciatori sono stati identificati dell’arbitro durante
dell’espletamento del “rito” dell’appello

Rilevato che, la Soc. Sc. Pontenurese ha effettuato nr. 2 sostituzioni così distinte:
• al 17’ del secondo tempo è uscito il nr. 17 Sig. Bissutti Jose Fernand (nato il 8/6/1975) ed è entrato il nr. 15 Sig. Cvetanov
Daniel (nato il 8/11/1990);
• al 30’ del secondo tempo è uscito il nr. 7 Sig. Volpari Andrea( 29/12/1994) ed è entrato il nr. 16 Sig. Zisa Flavio (nato il
22/12/1992).

Osserva questo G.S.:
Va preliminarmente considerato che a norma dell’art. 71 delle NOIF l’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve
controllare che i dati dei rispettivi documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Il Direttore di gara
deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei modi previsti dal regolamento. Nella gara in esame è stato certamente provato che
sono scesi in campo i calciatori indicati nella relativa lista di gara così come dichiarato dall’arbitro nel suo supplemento . E’ però
doveroso precisare che, anche in presenza di un caso di discrepanza sulla numerazione, non si può automaticamente ritenere che
una tale irregolarità possa viziare il regolare svolgimento della gara. Infatti, anche un’irregolare numerazione riportata nella lista di
gara dovrà certamente essere sanzionata, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti
formali che rientrano nella previsione di cui all’art. 17 comma 6) C.G.S.. Altra e ben più autorevole giurisprudenza in passato ha
statuito che le irregolarità formali o sostanziali dell’ identificazione fatta dall’arbitro, se pur sussistenti, potranno avere conseguenze
disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara a meno che all’ irregolare identificazione non si accompagnino l’allegazione
e la dimostrazione dello scambio di persona ovvero della partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello irregolarmente
identificato.

Inoltre, la Soc. Pontenurese ha regolarmente operato le sostituzioni nell’ambito dei giocatori indicati in lista ed identificati dall’arbitro.

All’atto della identificazione degli altri calciatori il Sig. Zisa Flavio era inserito in distinta con il nr 13, inoltre ulteriori accertamenti sono
stati espletati da questo G.S. presso l’ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. (circa la posizione del calciatore Sig Zisa Flavio nato il
22/12/1992 in distinta con il nr 13) e, pertanto, si ritiene che tale omissione non abbia influito sulla regolarità della gara e né, tanto
meno, alterato il potenziale agonistico schierato in campo dalla Soc. Pontenurese.

P.T.M.
Delibera:

di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Vigolo Marchese di omologare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
VIGOLO MARCHESE – PONTENURESE 1 – 2

di infliggere alla Soc. Pontenurese l’ammenda di €. 200,00 per aver fatto indossare la maglia con il nr. 16 al calciatore Zisa Flavio
senza avvisare il Direttore di gara.

di inibire il Dirigente Accompagnatore Uff.le della Società Pontenurese Sig. DOTTO WALTER fino al 1° gennai o 2014 ai sensi dell’art.
1 comma 1 C.G.S.

di addebitare la tassa reclamo alla società Vigolo Marchese.


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