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Calcio dilettanti Emilia Romagna, Prima Categoria: Tresigallo - Poggese 0-3 a tavolino

29/11/2013 11:26

Calcio dilettanti Emilia Romagna, Prima Categoria: Tresigallo - Poggese 0-3 a tavolino |  Sport e Vai

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA: TRESIGALLO – POGGESE DEL 10/11/2013
Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 13/ 11/2013, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo
preannuncio dalla Soc. Poggese, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Tresigallo
violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani calciatori nati dal 1/1/1992 in poi, così come da nr. 7 del 14/08/2013 (
Stagione Sportiva 2013/2014 ) del C.R.E.R.. Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Tresigallo non avrebbe
rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 comma 5) lett.
c) C.G.S.

Rilevato dagli atti ufficiali che la società Poggese ha schierato inizialmente in campo nr. 1 calciatore classe 1994 (
Sig.Grassi Riccardo);

Rilevato che la società Tresigallo ha in seguito proceduto ad effettuare le seguenti sostituzioni:
• al 34° del secondo tempo esce il n° 9 sig. Grassi Riccardo (nato il 18/01/1994) ed entra il n° 14 Si g Marchesini
Mattia (nato il 28/09/1990);
• al 37° del secondo tempo esce il n° 3 Sig. Catoz zi Federico (nato il 25/07/1984) ed entra il n° 1 6 Sig. Marchetti
Andrea (nato il 12/07/1994);

Osserva questo G.S.:

Le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la
durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al
numero e all’età:

• n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1992 in poi;
.
Rilevato, pertanto, che la Società Tresigallo in virtù delle sostituzioni è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio e
per tutta la durata della gara n° 1 “giovane calcia tore” in relazione alla seguente fascia di età:

• Nato dal 01/01/1992 in poi.

Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della
Società Tresigallo con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle NOIF e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. in
relazione al C.U. nr. 7 del 14/08/2013
P.T.M.
Delibera:

di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Poggese per effetto di comminare alla Società Tresigallo la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio:

TRESIGALLO – POGGESE 0 – 3

di non addebitare la tassa reclamo alla Società Poggese.


Tags: prima categoria emilia romagna Calcio Dilettanti teresigallo poggese Calcio

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