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Indagine plusvalenze, ecco le motivazioni della sentenza

22/04/2022 16:59

Indagine plusvalenze, ecco le motivazioni della sentenza |  Sport e Vai

 Il Tribunale federale nazionale presieduto da Carlo Sica lo scorso 15 aprile ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club deferiti dalla procura federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Oggi sono state pubblicate sul sito della Figc le motivazioni della sentenza.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che "il Tribunale ritiene, in primo luogo, che solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni 'sviate' e finanziariamente 'fittizie'. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto - prosegue il documento - che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, cosi' come gia' ritenuto in passato. Infatti, e cio' vale per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale puo' essere ritenuto 'un' metodo di valutazione, ma non 'il' metodo di valutazione".

Il Tribunale riconosce che "al metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale potrebbero contrapporsi altri, ugualmente degni di apprezzamento, come peraltro evidenziato dalle difese dei deferiti, che magari tengano conto (se del caso, anche) di 'investimenti' su giovani calciatori ritenuti di prospettiva (con inerente 'apprezzamento' del loro valore di acquisizione); della necessita' di entrate finanziarie, anche per compensare esborsi per acquisizioni; della necessita' di rinforzare la squadra in uno o piu' ruoli, che magari presentino una scarsita' di offerta valida, con inerente lievitazione del corrispettivo di acquisizione; e cosi' via, secondo le caratteristiche tipiche del Calcio e delle societa' professionistiche, che devono confrontarsi anche con i media e con i propri sostenitori".

In sostanza - si legge ancora - il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile 'il' metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore e' dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessita' della contemporanea concorde volonta' delle due societa' e del calciatore interessato". "E non e' un caso - si legge nelle motivazioni della sentenza - che nella stessa Relazione dell'attivita' inquirente si faccia riferimento alla difficolta' di individuazione del fair value perche' non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica, tanto che nell'individuare o, meglio, nell'indicare il valore del diritto sul mercato di riferimento, la Procura Federale non puo' esimersi dal riconoscere di essersi rifatta ai parametri individuati da 'Dottrina e prassi', ma a parametri che, per quanto definiti oggettivi, non tengono conto (perche' e' sostanzialmente impossibile individuarle) della soggettivita' delle situazioni delle societa' cedenti e cessionarie, nonche' della valutazione prospettica della seconda rispetto all'acquisto.

Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla societa' acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non puo' essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss'altro perche', in tal caso - si legge ancora nella sentenza - il libero mercato non esisterebbe piu' per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione". Il Tribunale conclude quindi prosciogliendo i soggetti deferiti perche' "una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare".


Tags: juventus napoli Plusvalenze

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