28/11/2013 17:53
Il Giudice Sportivo respinge il reclamo e con la seguente motivazione, omologa il risultato conseguito sul campo.
PIOVESE S.S.D.AR.L. - CALCIO ISTRANA 1964 ASD
A scioglimento della riservata decisione di cui al C.U. n. 31 del 20.1
1.2013.
La società Calcio Istrana ha presentato tempestivo e regolare reclamo avverso al regolarità della gara Piovese s.s.d.r.l. - Calcio Istrana 1964 a.s.d., assumendo che la reclamata aveva impiegato il giocatore Florindo Michele, raggiunto dalla quarta ammonizione senza aver scontato la conseguente squalifica. Ha presentato controdeduzioni la reclamata, evidenziando che l'ammonizione inflitta a Florindo Michele era stata omessa nel
C.U. di competenza, ma successivamente, su segnalazione della stessa società d'appartenenza, la formalizzazione della sanzione era stata riportata nel C. U. n. 30 del 13.11.2013 e presegnalata agli interessati in data 7.11.2013, cosicché il giocatore non é stato impiegato nella prima partita successiva Union Pro - Piovese del 10.11.2013, scontando così la sanzione della squalifica per quarta ammonizione.P.Q.M. il G.S
delibera di -convalidare il risultato ottenuto sul campo PIOVESE - CALCIO ISTRANA 1964 2 - 2; -respingere il reclamo.