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Calcio dilettanti Lombardia, Prima Categoria: Nord Voghera - Lomellina 3-0 a tavolino

21/11/2013 17:36

Calcio dilettanti Lombardia, Prima Categoria: Nord Voghera - Lomellina 3-0 a tavolino |  Sport e Vai

Il giudice sportivo accoglie il reclamo de Nord Voghera, e assegna al Lomellina calcio, reo di aver sbagliato i conti per quanto concerne i giovani in campo, la sconfitta a tavolino

NORD VOGHERA - LOMELLINA CALCIO 3-0 a tavolino

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 14.11.2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Nord Voghera.Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Lomellina. ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età, a seguito della sostituzione avvenuta al 21º del 2º tempo quando la società citata faceva uscire il calciatore nº7 Dodaj Julian classe 1995 sostituendolo col calciatore nº 16 Cardinali Roberto classe1975; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Lomellina., ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº1, nº 2, nº8 e nº 11 tutti nati nel 1991 nonché il nº 4 Ferratti Mattia, nato il 3-2-92ed il nº 7 Dodaj Julian nato il 21-6-95.

Al 21º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Dodaj Julian nato il 21-6-95 col nº 16 Cardinali Roberto nato il 9-9-75. Solo successivamente, al 25º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11classe 91 col nº 15 Pasino Matteo nato il 18 -12-1992 e quindi solo da ora ripristinando la presenza in campo dei due "giovani " classe 92. La gara pertanto si è svolta in modo irregolare.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2013) con C.U. n. 2 del 4.07.2013 al punto 3 A/3 lett. b) pag,, 67 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2013-14, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1992 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1991. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Dato atto che la società Lomellina non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Lomellina la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata. 


Tags: giudice sportivo vittoria a tavolino lombardia Calcio Dilettanti calcio lomellina nord voghera Calcio

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