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Tnf: Inammissibile deferimento Reina e Cannavaro, niente squalifica

03/07/2018 16:11

Tnf: Inammissibile deferimento Reina e Cannavaro, niente squalifica |  Sport e Vai

Niente squalifica per Pepe Reina. Il neoportiere del Milan potrà iniziare regolarmente la stagione. Il  Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha ingfatti dichiarato inammissibile il deferimento a carico delle società Napoli, Città di Palermo e Sassuolo e dei calciatori Paolo Cannavaro, Josè Manuel Paez Reina, del team manager Giovanni Paolo De Matteis, del responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza Luigi Cassano, del direttore commerciale marketing Alessandro Formisano, dell’allenatore Salvatore Aronica nell’ambito dell’inchiesta fatta dalla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli.  Il rappresentante della Procura Federale aveva chiesto per Cannavaro Paolo, squalifica di mesi 10 (dieci) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); per Reina Josè Manuel Paez, squalifica di mesi 3 (tre) ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) ma il deferimento è stato dichiarato inammissibile perché emesso a seguito di un iter procedimentale viziato. Si legge nel comunicato: "Ed invero, per quanto risulta in atti, il deferimento per cui si procede origina dalla riapertura di un procedimento archiviato (il proc. n. 1040) a seguito di “segnalazione del 05.07.2017 ... pervenuta alla Procura Federale di Roma in data 19.07.2017” della Procura della Repubblica di Napoli. Nell’ambito di tale procedimento non risulta formalmente richiesto, né altrimenti acquisito, alcun atto di indagine o provvedimento dalla Procura della Repubblica di Napoli. Nessuna richiesta di proroga del termine delle indagini è inoltre presente in atti con riguardo al procedimento indicato. Ancora con riferimento al procedimento 1040 risulta che con atto del 27.6.2017 la Procura  federale comunicava al Procuratore Generale dello Sport l’intendimento di disporre l’archiviazione, condiviso il successivo 3.7.20 17. Conseguentemente, in data 7.7.2017 la Procura provvedeva ad inoltrare alla Società Napoli la comunicazione dell’avvenuta archiviazione. Tuttavia, il giorno precedente la comunicazione dell’intendimento di disporre l’archiviazione del  procedimento 1040, la Procura federale risulta aver iscritto altro procedimento al n. 1289. Dall’esame degli atti del procedimento 1289, risulta tuttavia che anziché procedere sulla base delle informazioni evincibili dall’atto processuale ritualmente acquisito, in data 31.8.2017 la Procura federale comunicava il proprio intendimento di disporre l’archiviazione proprio del procedimento 1289, condiviso il successivo 6.9.20 17 dal Procuratore Generale dello Sport e, al  contempo, provvedeva in data 20.7.2017 alla riapertura del procedimento 1040 poco prima archiviato facendovi confluire l’atto acquisito il 5.7.2017. Ebbene, dalla successione cronologica degli eventi che hanno preceduto l’odierno deferimento, pare evidente come la riapertura del procedimento 1040 sia avvenuta in assenza dei presupposti previsti dal codice di giustizia sportiva ed in particolare in assenza di “un fatto nuovo” o “circostanza rilevante” nel senso voluto dalla normativa processuale. Né si può considerare che la relazione DIA in questione, acquisita nell’ambito di procedimento penale, possa costituire circostanza rilevante in merito al differente procedimento 1040 ormai archiviato. Essendo dunque la riapertura del procedimento avvenuta al di fuori dei casi previsti dall’art. 32 ter, comma 5, CGS, l’odierno deferimento che da quella riapertura deriva va dichiarato inammissibile".


Tags: milan cannavaro Reina

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