Sport E Vai  Sport e Vai
Sabato 20 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Napoli: Ammenda di 10mila euro per lancio di bottiglie e fumogeni

19/09/2016 17:26

Napoli: Ammenda di 10mila euro per lancio di bottiglie e fumogeni |  Sport e Vai

Il Napoli è stato multato con un'ammenda di 10mila euro a seguito della gara con il Bologna “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere inoltre suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato in direzione dei calciatori della squadra avversaria due bottigliette di plastica, semipiene e chiuse, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Il nuovo giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea (che ha preso il posto di Tosel) assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, ha poi squalificato in merito alle gare della IV giornata di serie A per due turni VELOSO Miguel Luis (Genoa): “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (per avere, al 41° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa”. Un turno di stop a Banega (Inter) e KRAFTH (Bologna). Queste le altre ammende: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato in direzione di un calciatore della squadra avversaria, al momento della sostituzione, due accendini che cadevano sul terreno di giuoco senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.


 

Stefano Grandi


Tags: giudice sportivo ammenda banega

Articoli Correlati