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Lombardia, Prima Categoria: le decisioni del giudice sportivo

29/09/2016 16:58

Lombardia, Prima Categoria: le decisioni del giudice sportivo |  Sport e Vai

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18/ 9/2016

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/ 9/2016 CANTU SANPAOLO - MENAGGIO

 

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.18 del 22.9.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Menaggio inviato a mezzo fax in data 25 marzo 2005 ore 15,39 dal Comune di Menaggio ( ???), comunque qui pervenuto il 19-9-2016.

Con il reclamo la citata società sostiene che la società Cantù San Paolo ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " ..dal 48 del 2º tempo.." senza un solo calciatore nato nell'anno 1995; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Cantù San Paolo, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Gandola Jacopo nato il 25-8-95; nº 2 Franzoso Antony nato il 10-8-94; nº 3 Bruschi Alessandro nato il 15-1-95 e nº 8 Molteni Marco nato il 3-4-94.

Al 4º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Brittanni nato nell'83 col nº 15 Scaccabarozzi Andrea nato il 25-11-94 ( da questo momento aveva sul terreno di gioco i due calciatori nato dall'anno 1995 in poi e tre calciatori nati dal 1994 in poi);.

Al 48º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Bruschi Alessandro nato il 15-1-95 col nº 13 Corti Davide nato il 23-4-1991.

Quindi effettivamente, così come peraltro si evince dagli atti di gara, dal 48 del 2º tempo e seppur per un breve lasso di tempo la società Cantù San Paolo ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con un solo calciatore nato nell'anno 1995 anziché con i due previsti..

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-16 Punto 3.2.1. A/3 lett b) pag. 16 e segg.

il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2016-17, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 e - 2 calciatori nati dal 01.01.1995 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  icasi di: " espulsione dal campo; " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dà atto che la società Cantù San Paolo non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.

PQM 

DELIBERA

a) di comminare alla Società Cantù San Paolo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CANTU SANPAOLO

Vedi delibera

GARE DEL 24/ 9/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

POZZOLI GIORGIO   (LA DOMINANTE)                 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PAINI MATTIA      (LA DOMINANTE)                 

GARE DEL 25/ 9/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 VOGHERA

Per introduzione ed uso di materiale pirotecnico. art.12 C.G.S.

 

Euro 150,00 GORLA MAGGIORE

Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

 

Euro 90,00 CALOLZIOCORTE

Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

 

Euro 50,00 GONZAGA

per aver riportato in distinta im modo errato la data di nascita di un calciatore delle classi da utilizzare obbligatoriamente dando luogo a reclamo

 

Euro 35,00 CALOLZIOCORTE

per aver riportato in distinta in modo errato il nominativo del tecnico (Monzani Marco)

 

Euro 35,00 G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO

per aver riportato in distinta in modo errato il nominativo di un calciatore (Cinnella Giuseppe)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/10/2016

ARTONI AGIDE      (CALCIO SUZZARA)       FRIGERIO GIANGIACOMO    (REAL ANZANO)

AMMONIZIONE

TORRIANI GIORGIO  (CASORATE PRIMO)       MOLTENI GIUSEPPE  (ERBESE)

BORGHI ANGELO     (GERENZANESE)                  

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 12/10/2016

NAVA MARIO  (CAMPAGNOLA DON BOSCO)       PORRO ANTONELLO   (CERIANO LAGHETTO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/10/2016

PALMISANO GIOVAMBATTISTA     (LORETO)                 

SQUALIFICA FINO AL 12/10/2016

REBECCHI BATTISTA (BRESSANA 1918 A.S.D.)       PASCIULLO LUIGINO (CENATE SOTTO)

DEBERARDINIS ANDREA     (LUINO MACCAGNO)       MULINACCI ARMANDO (METANOPOLI CALCIO)

REGGIANI ALESSANDRO     (POGGESE X RAY ONE)                  

AMMONIZIONE

MONZANI MARCO     (CALOLZIOCORTE)                

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 26/10/2016

GOTTI ANDREA      (VERDELLINESE)                 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

SARE ISSA   (BERGAMO LONGUELO S.R.L.)                 

per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. B del CGS)

GALBIATI DAVIDE   (CARUGATE)              

per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. B del CGS)

 

KOKAJ KLEMENT     (ORATORIO STRADELLA)                 

per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. B del CGS)

SELLAMI HAMZA     (PREZZATESE)                   

per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. B del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ANDREON MARCO     (BOLLATESE)             LUONGO LUIGI      (FOOTBALL SESTO 2012)

FALSAPERNA ANDREA (GORLA MAGGIORE)       MELE SALVATORE    (METANOPOLI CALCIO)

BRAGA RICCARDO    (ORATORIO URAGO MELLA)       GUERZONI FEDERICO (POGGESE X RAY ONE)

RAMPOLDI RICCARDO (S.STEFANO TICINO)                   

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BOSIO MATTEO      (ATLETICO CHIUDUNO)           GUERINI ALDO      (BAGNOLESE)

SACCHI ANDREA     (BASTIDA)         GROSSI VASCO      (BORGOLOMBARDO)

VELTRI MATTEO     (BULGARO)         INTONAZZO MATTEO  (CABIATE A.S.D.)

BELLEBONO FEDERICO      (CALCENSE)       BENEDUSI DAVIDE   (CALCIO BOVEZZO)

GIAMMARIA NICOLO  (CALCIO GORLE A.S.D.)         BIANCHINI ALESSANDRO    (CALCIO S.STEFANO)

CIPELLETTI MARCO  (CALCIO S.STEFANO)            VIGGIANI STEFANO  (CAMPAGNOLA DON BOSCO)

CADEI MICHELE     (CAPRIOLESE S.R.L.)           PERSEGANI DAVIDE  (CASTELVETRO INCROCIATELLO)

PORTA ANDREA      (CERIANO LAGHETTO)            SANSEVERINO GAETANO     (CERIANO LAGHETTO)

VESCHETTI NICHOLAS      (COLOGNE CALCIO)       BIANCO FRANCESCO  (COSTAMASNAGA)

PALUMBO CLAUDIO   (GERENZANESE)           ALESSI FABRIZIO   (GORLA MAGGIORE)

BESSEGHINI SIMONE (GROSIO)          LANDI ANDREA      (GUSSAGO CALCIO 1981)

PEZZOTTINI LUCA   (LODRINO)         RESMINI MATTIA    (LORETO)

MARSON MATTIA     (MASLIANICO A.S.D.)           CORTI LUCA LEO    (MELEGNANO CALCIO)

DIONG CHEIKHOUNA  (MENAGGIO)       BARAIOLO ROBERTO  (OLYMPIC MORBEGNO)

GAVIOLI MANUEL    (POGGESE X RAY ONE)           GRAFFEO NICOLO    (POZZUOLO CALCIO)

CHIROLI MARCO     (ROBECCO D OGLIO)             PRANDINA STEFANO  (ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)

ZATTI GIULIO      (SAN GIOVANNI BOSCO BIENNO)       LIGUORI MATTEO    (SECUGNAGO A.S.D.)

BINI RICCARDO     (SERENISSIMA CALCIO)          LELLA MASSIMO     (SIZIANO LANTERNA)

PILLON NICOLO     (SPORTING LANDRIANO)          MAINI MARCO (VALERA FRATTA)

GNINGUE EL HADJI MACOUM (VERDELLINESE)          CARRARA MICHELE   (VIRTUS BINASCO A.S.D.)

MANTELLI KEVIN    (VIRTUS BINASCO A.S.D.)                   

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

CARERI DAVIDE     (BUCCINASCO)                   

per aver profferito espressione offensiva nei confronti dell'Arbitro a fine gara

GREGIS MATTIA     (LORETO)                 

Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro a fine gara

PELLINI PAOLO     (ROBECCO D OGLIO)                    

Per aver profferito espressione gravemente offensiva e minacciosa nei confronti di un calciatore avversario

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACETTI STEFANO    (CALCENSE)       BERTELE CHRISTIAN (ERBESE)

CELIK CEMAL (MASLIANICO A.S.D.)           VAIANI ALESSIO    (MEDIGLIESE)

CARDACI FEDERICO  (MOZZATESE)             GAZZONI SIMONE    (SARGINESCO)

INTROPIDO EDOARDO (SECUGNAGO A.S.D.)                   

 

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Tags: giudice sportivo prima categoria Calcio Lombardia

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