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Calcio dilettanti Veneto Juniores: Accolto il ricorso del Montagnana

17/01/2014 13:12

Calcio dilettanti Veneto Juniores: Accolto il ricorso del Montagnana |  Sport e Vai

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del
4/12/2013 – Sanzione sportiva della perdita della gara per applicazione art. 17/2 C.G.S. incontro Battaglia
Terme-Montagnana del 30/11/2013 – Campionato Juniores Provinciale

La Società A.C. Montagnana ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 4/12/2013 con la quale é stata assunta la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in oggetto per 0-3 perché : “risulta dal rapporto arbitrale che al minuto 38° del 2° tempo, sul punteggio di 3-1 per il Montagnana, a seguito della concessione di un calcio di punizione per la squadra ospite, il giocatore del Battaglia Terme Oscar Maurizio colpiva con un calcio un giocatore avversario. Lo stesso giocatore si avventava nuovamente sull’avversario cercando ancora di colpirlo, e finiva per spintonare anche l’arbitro che si era avvicinato per
dividerli.

A questo punto entrava in campo l’allenatore del Battaglia Terme Sandro Boetto pronunciando epiteti offensivi nei confronti dei giocatori del Montagnana a seguito dei quali si scatenava una rissa con i giocatori del Montagnana cui il Boetto partecipava attivamente sferrando calci ai giocatori avversari e alla quale ben presto si univano anche i componenti delle panchine delle due squadre.

L’arbitro chiedeva la collaborazione della dirigente del Battaglia Terme Letizia Crescenzo per riportare la calma, ma questa rispondeva con epiteti volgari e offensivi incolpando il direttore di gara dell’accaduto.

L’arbitro invitava i capitani delle due squadre a rimanere a disposizione per riprendere la partita, ma l’allenatore del Battaglia Terme conduceva la propria squadra negli spogliatoi dicendo ai giocatori che dovevano fare ciò che diceva lui. Non pago, il Boetto aggrediva anche un giocatore del Montagnana strattonandolo per il giaccone e spingendolo, costringendolo ad indietreggiare.

A questo punto l’arbitro, riscontrato che l’allenatore, il capitano e il dirigente accompagnatore del Battaglia Terme non erano disponibili a prestare la collaborazione necessaria per riprendere la partita, era costretto a chiedere l’intervento dei carabinieri dato che l’assistente di parte del Battaglia Terme Claudio Salmaso, cui
aveva formulato la richiesta, era rimasto inerte.

L’arrivo dei carabinieri faceva terminare i disordini, ma mentre i giocatori del Montagnana erano rimasti sul campo a disposizione, quelli del Battaglia Terme erano rientrati negli spogliatoi per disposizione dell’allenatore Boetto. A questo punto l’arbitro riteneva che non vi fossero le necessarie condizioni di sicurezza per riprendere la gara a causa della rissa che si era scatenata e della mancata collaborazione prestata dai dirigenti del Battaglia Terme.
La fattispecie integra la previsione dell’art. 17 C.G.S., a termini del quale quando si verificano “fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione “(comma I) consegue”la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alle due società interessate quando la responsabilità (…….) risulti di entrambe “ (comma II)”.

Tale è la situazione che ricorre nel caso di specie.
Pur non avendo potuto identificare tutti i giocatori che hanno preso parte alla rissa, l’arbitro ha chiarito che questa si è scatenata per fatto e colpa di un giocatore e dell’allenatore del Battaglia Terme, ma che la stessa ha poi coinvolto (oltre che i giocatori di riserva e i dirigenti del Battaglia Terme) anche i giocatori e dirigenti
del Montagnana i quali, quindi, anche se inizialmente l’hanno subita, vi hanno poi attivamente partecipato. 

Orbene, è costante orientamento della giurisprudenza sportiva quello secondo cui, una volta verificata l’accensione di una rissa in campo, deve essere irrogata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico di entrambe le contendenti indipendentemente dall’accertamento del giocatore che vi ha dato causa, dovendosi ritenere la responsabilità di avere partecipato alla rissa analoga a quella d’averla provocata
(cfr., ex pluribus, la Decisione della C.A.F. pubblicata sul C.U. n. 86 del 30-I-2006 con riferimento alla gara U.S.D. Parenti / U.S. Pedace).

Alla responsabilità oggettiva delle due società si cumulano le responsabilità individuali dei tesserati che con la loro condotta hanno dato luogo agli episodi che nel loro insieme hanno determinato la rissa”.

La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Montagnana;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito personalmente l’arbitro, il quale ha precisato che la responsabilità della rissa é da attribuire in via esclusiva ai giocatori e dirigenti della squadra del Calcio Battaglia Terme e che, viceversa, i calciatori e dirigenti della squadra del Montagnana si sono limitati a difendersi, tenendosi sempre a disposizione dell’arbitro per riprendere la disputa della partita.

 P.Q.M. 

la Commissione Disciplinare Territoriale 

delibera
- di accogliere il ricorso presentato dalla Società Montagnana;
- di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto a carico della squadra del Montagnana;
- di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della squadra
Calcio Battaglia Terme che va quindi così omologata : Battaglia Terme – Montagnana 0-3.
La tassa reclamo non é stata versata


Tags: giudice sportivo ricorso veneto juniores Calcio Dilettanti montagnana Calcio

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